COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LA QUERCIA – ASI DILAS GRAU TARQUINIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LA QUERCIA - ASI DILAS GRAU TARQUINIA La S.S. ASI DILAS GRAU TARQUINIA, dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo, ha proposto nei termini ricorso, chiedendo nelle conclusioni la ripetizione dell'incontro. Sostiene la ricorrente che l'arbitro avrebbe fatto partecipare all'incontro oggetto del presente reclamo cinque calciatori dell'altra società sprovvisti di documento di riconoscimento, consentendo agli stessi di prendere parte alle gare solamente con la tessera FIGC, scaduta, tra l'altro, il 30.6.2002. Dalle carte in possesso di questo Organo di Giustizia Sportiva risulta, contrariamente a quanto riferisce la S.S. ASI DILAS GRAU TARQUINIA, che solamente i calciatori ARDUINI ILARIO e CIVITELLI MIRKO prendevano parte all'incontro con la tessera FIGC, scaduta il 30.6.2002. Sentito comunque l'arbitro, il quale ha precisato di aver identificato tutti i calciatori della Soc. LA QUERCIA,previo regolare documento di riconoscimento e tessera FIGC,ancorchè scaduta,e per quanto attiene ai sopracitati calciatori ARDUINI ILARIO e CIVITELLI MIRKO, attraverso la sola tessera FIGC munita di fotografia. Preliminarmente si precisa che la magistratura sportiva nei casi come quello in esame,ha sempre sostenuto che l'identificazione di un calciatore effettuata dall'arbitro in seguito all'esibizione di un documento scaduto, non influisce sulla regolarità di svolgimento della gara qualora, da successivi accertamenti esperiti dagli Organi Giudicanti attraverso il controllo di validi documenti di identificazione, risulti che il calciatore medesimo sia effettivamente quello identificato in base a detto documento scaduto e partecipante alla gara stessa. In considerazione di ciò questo Organo Giudicante avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 comma 7 del CGS ha convocato presso questo Ufficio i calciatori in questione che si sono presentati con la tessera FIGC con la quale hanno partecipato alla gara ed altri validi documenti di riconoscimento. Dagli accertamenti esperiti è risultata una perfetta identità tra le persone presentatesi ed i documenti in possesso dei suddetti calciatori. Il calciatore ARDUINI ILARIO, oltre alla tessera FIGC n. 334138 ha presentato quale documento la Patente Auto n. 5029452K rilasciata a Viterbo, mentre il calciatore CIVITELLI MIRKO la tessera FIGC n. 318840 e la Patente Auto n. 5071091D rilasciata a Viterbo. E' risultato infine che i citati calciatori essendo regolarmente tesserati per la Soc. LA QUERCIA potevano legittimamente partecipare all'incontro di cui trattasi. Tutto ciò premesso non possono essere accolte le rimostranze avanzate dalla ricorrente e considerare pertanto l'incontro regolare nel suo svolgimento e conclusione. Visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di respingere il reclamo in argomento e di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: LA QUERCIA - ASI DILAS GRAU TARQUINIA 1 – 0 b) di comminare alla Soc. LA QUERCIA l'ammenda di Euro 50 per non aver presentato la lista di gara in conformità a quanto stabilito dall'art. 71 delle NOIF. La tassa reclamo si incamera
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