COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CERRETO LAZIALE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE DEL CAMPO DI GIUOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 14.11.2002 (Gara CERRETO LAZIALE – PRO TIVOLI del 10.11.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CERRETO LAZIALE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE DEL CAMPO DI GIUOCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 14.11.2002 (Gara CERRETO LAZIALE – PRO TIVOLI del 10.11.2002 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che i fatti ascritti alla Società reclamante si sono verificati ad una ragguardevole distanza dal campo di gioco, almeno 15 chilometri, e che per l’andamento della gara la contestazione all’arbitro da parte di sostenitori del Cerreto Laziale Calcio era assolutamente imprevedibile; osservato peraltro che alla gara assisteva una pattuglia dei Carabinieri che rimaneva sul posto sino a che l’arbitro non lasciava l’impianto di gioco, senza peraltro rilevare nulla di anormale; ritenuto per contro che la responsabilità del comportamento dei sostenitori ricade oggettivamente sulla Società, prescindendo dalla responsabilità, come nella specie, pur essendo rilevante ai fini della graduazione della sanzione il grado della “culpa in vigilando” da addebitare alla incolpata che, nel caso presente, è obbiettivamente tenuissima se non inesistente DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione da 2 a 1 giornata di squalifica del campo di gioco. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it