COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. GINESTRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 150,00, DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE TULLI TERZO FINO AL 24.10.2007 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 24.10.2002 (Gara: GINESTRA – POGGIO BUSTONE del 20.10.2002 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. GINESTRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 150,00, DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE TULLI TERZO FINO AL 24.10.2007 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 24.10.2002 (Gara: GINESTRA – POGGIO BUSTONE del 20.10.2002 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la perdita della gara, l’ammenda di € 150,00 nonché la squalifica dei calciatori TULLI TERZO e DE ANGELIS STEFANO, non sono neppure parzialmente assumibili non fornendo utili e probanti elementi atti a consentire la rivalutazione degli occorsi; § che, a prescindere dalla considerazione che gli atti ufficiali hanno natura privilegiata, a norma dell’art. 25 del C.G.S., non può non evidenziarsi che le giustificazioni addotte sono state puntualmente e totalmente contraddette dal direttore di gara davanti a questa Commissione; § che quest’ultimo senza alcun tentennamento od ombra di dubbio ha confermato non solo la regolarità del gol assegnato, nonché nell’occasione il TULLI non avrebbe subito alcun intervento falloso o pressione da parte degli avversari, altrimenti sarebbe senz’altro intervenuto per sospendere il gioco, anzi è rimasto stupito per la violenta reazione del TULLI, in quanto il tutto si era svolto nella massima regolarità; § che, senza ombra di dubbio, lo stesso TULLI, da dietro alcuni giocatori che lo stavano pressando a distanza ravvicinata, l’avrebbe colpito violentemente e volontariamente all’altezza del ginocchio sinistro che gli cedeva, per cui, non avendo più appoggio, cadeva pesantemente all’indietro procurandosi un forte dolore tra il gluteo e la coscia destra; § che per la persistenza ed intensità del dolore sarebbe stato costretto a zoppicare e conseguentemente a sospendere la partita; § che di tale decisione avrebbe informato i rispettivi capitani al rientro nello spogliatoio; § che alla luce di quanto sopra non sembra possa sussistere alcun buon motivo per poter rivedere le varie sanzioni comminate dal Giudice Sportivo; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la perdita della gara per 0 – 2 nei confronti della Società GINESTRA nonché l’ammenda di € 150,00; § di confermare la squalifica del calciatore TULLI TERZO sino al 24.10.2007. § La tassa reclamo va incamerata.
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