COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 12/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 08/12/2002 – CAVESE – NUOVA OLIMPICA
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 12/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 08/12/2002 - CAVESE - NUOVA OLIMPICA
Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 35' del I tempo, in seguito ad un fallo di gioco commesso, un calciatore della Soc. N. OLIMPICA, veniva accerchiato con fare minaccioso da giocatori avversari. Tra questi l'arbitro distingueva il calciatore LUCARELLI ALESSIO (Soc. CAVESE) che tentava di colpire il citato avversario con un pugno senza riuscirvi per l'intervento di altri tesserati;
- nel mentre l'arbitro si accingeva a notificare il provvedimento disciplinare a carico del calciatore della Soc. CAVESE, veniva avvicinato minacciosamente dai giocatori CHIALASTRI FRANCESCO, VELLUTI CRISTIAN, il già citato LUCARELLI ALESSIO, RENZI MASSIMILIANO e LUCARELLI ROBERTO tutti della Soc. CAVESE che gli rivolgevano insulti;
- a questo punto il calciatore LUCARELLI ALESSIO (CAVESE), avvicinandosi nuovamente al direttore di gara gli urlava frase gravemente minacciosa. L'urlo emesso nelle vicinanze dell'orecchio dell'arbitro provocava a quest'ultimo momentaneo dolore;
- in seguito a tali accadimenti, l'arbitro per tutelare la propria incolumità fisica, visto il perdurare di tale situazione di pericolo decideva di portare a termine l'incontro "pro-forma", considerandolo di fatto concluso al 35' del I tempo;
- - al termine della gara il giocatore della soc. CAVESE CHIALASTRI FRANCESCO rivolgeva all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive.
Letto quanto sopra nel referto arbitrale, rilevato pertanto che l'irregolare conclusione dell'incontro deve attribuirsi al comportamento di tesserati della Soc. CAVESE,
visto l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
a) di infliggere alla soc. CAVESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2;
b) di squalificare i sottonotati calciatori della soc. CAVESE nella misura a fianco di ciascuno indicata: LUCARELLI ALESSIO 6 gare
CHIALASTRI FRANCESCO 3 gare
VELLUTI CRISTIAN 2 gare
RENZI MASSIMILIANO 2 gare
LUCARELLI ROBERTO 2 gare