COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 15/12/2002 – BASSANO IN TEVERINA – ASI DILAS GRAU TARQUINIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 15/12/2002 - BASSANO IN TEVERINA - ASI DILAS GRAU TARQUINIA Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 25' del I tempo l'arbitro decretava l'espulsione nei confronti dei calciatori PALMIERI FABRIZIO (soc. BASSANO IN TEVERINA) e GINESTRA ERMENEGILDO (ASI DILAS GRAU TARQUINIA) perchè il primo disinteressandosi del pallone, entrava a gambe unite su di un avversario, mentre il GINESTRA reagiva colpendo lo stesso con un pugno al viso; - a questo punto si creava una zuffa generale alla quale prendevano parte la quasi totalità dei calciatori delle due squadre; - l'arbitro riusciva ad individuare tra coloro che si colpivano vicendevolmente con calci e pugni i giocatori della Soc. BASSANO IN TEVERINA: PORTA ANDREA, PROIETTI MANUEL, SERRA DANIELE e BELUSSI ANGELO e della Soc. ASI DILAS GRAU TARQUINIA BRODOLINI ILIAS, BLASI ROBERTO, il già citato GINESTRA ERMENEGILDO e FALUSCHI TIZIANO; - evidenzia sempre l'arbitro nel proprio rapporto che anche gli assistenti di parte delle due Società PALMIERI GIOVANNINO (Soc. BASSANO IN T EVERINA) e TRIPPANERA STEFANO (Asi Dilas Grau Tarquinia) partecipavano alla zuffa di cui sopra; - inoltre il già citato calciatore PALMIERI FABRIZIO (soc. Bassano in Teverina) nella circostanza tentava di colpire con l'asta della bandierina un avversario, non riuscendovi per l'intervento dei propri compagni di squadra; riusciva però a divincolarsi e colpire con un pugno un avversario che cadeva in terra privo di sensi per alcuni istanti; - in tale frangente diversi atleti della squadra ospite si dirigevano verso la rete di recinzione ed insultavano e minacciavano il pubblico presente; - a questo punto l'arbitro, vista la situazione ambientale determinatasi in campo e ritenendo che non sussistevano più le condizioni per una normale prosecuzione dell'incontro, decideva di sospenderlo definitivamente al 25' del 1° tempo con il punteggio di 0 - 0. Tutto ciò premesso; considerato che la gara di cui trattasi è stata sospesa per la responsabilità di tesserati di entrambe le società; Visto l'art. 12 comma 1 del CGS SI DECIDE · di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; · di comminare alla Soc. BASSANO IN TEVERINA l'ammenda di Euro 100 ed alla Soc. ASI DILAS GRAU TARQUINIA l'ammenda di Euro 150; · di squalificare l'assistente di parte della soc. BASSANO IN TEVERINA PALMIERI GIOVANNINO, nonchè l'assistente di parte della Soc. ASI DIL AS GRAU TARQUINIA TRIPPANERA STEFANO fino al 15.1.2003; · di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: Soc. BASSANO IN TEVERINA PALMIERI FABRIZIO - squalifica per 6 gare PORTA ANDREA - squalifica per 2 gare PROIETTI MANUEL - squalifica per 2 gare SERRA DANIEL - squalifica per 2 gare BELUSSI ANGELO - squalifica per 2 gare Soc. ASI DILAS GRAU TARQUINIA GINESTRA ERMENEGILDO - squalifica per 3 gare BRODOLINI ILIAS - squalifica per 2 gare BLASI ROBERTO - squalifica per 2 gare FALUSCHI TIZIANO - squalifica per 2 gare
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