COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSETTI MASSIMO E FINO AL 31.3.2003 A CARICO DEL CALCIATORE TAMANTI MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 6.11.2002 (Gara: REAL FLAMENCO – MONTEROSI del 3.11.2002 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA S.S. MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSETTI MASSIMO E FINO AL 31.3.2003 A CARICO DEL CALCIATORE TAMANTI MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 6.11.2002
(Gara: REAL FLAMENCO - MONTEROSI del 3.11.2002 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe possono ritenersi parzialmente attendibili solo nei confronti del calciatore ROSSETTI MASSIMO;
§ che in effetti, pur contestando che la dinamica degli occorsi si è svolta in maniera difforme da come asserito dalla Società, avendo l’arbitro davanti a questa Commissione dichiarato di aver potuto accorgersi del gesto compiuto dal ROSSETTI, in quanto girato di circa 45 gradi rispetto allo stesso;
§ il calciatore, infatti, non ha scalciato per terra, ma ha raccolto del terriccio lanciandolo vicino il direttore di gara;
§ che quest’ultimo ha potuto seguire il gesto e constatare che il ROSSETTI dopo il lancio si puliva le mani;
§ tuttavia, lo stesso arbitro ha precisato che si è trattato, per lo più, di un gesto di stizza piuttosto infantile e non certo teso a produrre un danno fisico;
§ che il giocatore lasciava il campo in silenzio come un “bambino dispiaciuto”;
§ che sembra sussistano buoni motivi per rivalutare favorevolmente la posizione del calciatore ROSSETTI comminandogli una squalifica di minore entità;
§ che, non sembra invece sussistano tali buoni motivi nei confronti del calciatore TAMANTI il quale, nella sua posizione di capitano, ha usato nei confronti dell’arbitro un atteggiamento ingiurioso e provocatorio costringendolo ad indietreggiare per diversi passi e strattonandolo per la maglietta;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso per quanto concerne il calciatore ROSSETTI MASSIMO riducendo la squalifica dal 30.6.2003 al 31.3.2003 e di respingerlo relativamente al calciatore TAMANTI MIRKO la cui squalifica è confermata sino al 31.3.2003.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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