COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLO SPORTING PONTECORVO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FERRANTE TOMMASO, DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002 DEL DIRIGENTE SEVERIANO SILVESTRO E DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 28.11.2002 (Gara: SPORTING PONTECORVO – VILLA LATINA del 24.11.2002 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLO SPORTING PONTECORVO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FERRANTE TOMMASO, DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002 DEL DIRIGENTE SEVERIANO SILVESTRO E DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 28.11.2002 (Gara: SPORTING PONTECORVO – VILLA LATINA del 24.11.2002 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che il Direttore di Gara ha puntualmente confermato il contenuto del rapporto di gara ed i fatti ascritti sono di estrema gravità sia per le lesioni subite dall’arbitro sia per la reiterazione di episodi, sia durante che al termine della gara che dopo la stessa, ad opera sia di tesserati che di sostenitori della reclamante; § osservato che il reclamo non produce elementi sostanziali utili ad una rivisitazione della sanzione; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate; la tassa reclamo va incamerata
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