COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. SEGNI CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ORMIZ VENTO STEVE FRANK ALLA GARA NUOVA MONTELANICO – SEGNI DEL 27.10.2002 – CAMP. DI II CAT.
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. SEGNI CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ORMIZ VENTO STEVE FRANK ALLA GARA NUOVA MONTELANICO – SEGNI DEL 27.10.2002 – CAMP. DI II CAT.
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ osservato preliminarmente che il calciatore ORMIZ VENTO STEVE FRANK, indicato con il numero 17 in distinta, non risulta utilizzato effettivamente nella gara in questione;
§ ritenuto che l’articolo 12 n. 5 secondo comma del CGS prescrive che non comporta l’irrogazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara la posizione irregolare dei calciatori di riserva non utilizzati effettivamente in gara;
DELIBERA
§ di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo :
NUOVA MONTELANICO – SEGNI 1 – 1
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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