COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C. VICOVARO CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: VICOVARO CLUB – MANDELA CALCIO del 27.10.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C. VICOVARO CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: VICOVARO CLUB – MANDELA CALCIO del 27.10.2002 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che i motivi esposti nel reclamo appaiono parzialmente condivisibili e pertanto la sanzione del calciatore RICCI FABIO deve essere parzialmente rivista come da dispositivo; DELIBERA § di accogliere il reclamo della Società A.C. VICOVARO CLUB e di conseguenza ridurre la squalifica del giocatore RICCI FABIO dal 31 maggio 2003 al 10 aprile 2003. § La tassa di reclamo va restituita
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