COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. MORICONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE GIUBETTINI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 30 DEL 28.11.2002 (Gara: NUOVA LUNGHEZZA – MORICONE del 24.11.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. MORICONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE GIUBETTINI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 30 DEL 28.11.2002 (Gara: NUOVA LUNGHEZZA – MORICONE del 24.11.2002 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che in sede di reclamo la Soc. MORICONE assume che il giocatore che avrebbe lanciato il pallone all’indirizzo dell’arbitro sarebbe stato il calciatore FRANCHI DANIELE e non il GIUBETTINI LUIGI, come invece trascritto nel referto arbitrale; § che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha confermato puntualmente quanto riportato in sede di referto, sostenendo senza ombra di dubbio che l’autore del gesto era stato il calciatore GIUBETTINI, che per tutto l’arco dell’incontro si era mostrato piuttosto nervoso tanto da meritare un’ammonizione; § che, comunque, lo stesso direttore di gara ha ritenuto di precisare che il gesto del calciatore è stato uno sfogo rabbioso per la netta sconfitta e non certo un lancio intenzionale per colpirlo e recargli danno; § che a seguito di tale precisazione sembra possano sussistere buoni motivi per rivalutare la posizione del calciatore GIUBETTINI DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore GIUBETTINI LUIGI dal 31 maggio 2003 al 30 aprile 2003. § La tassa di reclamo va restituita
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it