COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. FOLGORE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA € 200,00, SQUALIFICA DEL CALCIATORE SELVINI ANGELO FINO AL 20.11.2007, SQUALIFICA DEI CALCIATORI DI GIROLAMO FLORIANO E ROTONDI GIANLUCA FINO AL 15.3.2003, ADOTATTI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21.11.2002 (Gara: CASALATTICO – FOLGORE del 17.11.2002 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. FOLGORE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA € 200,00, SQUALIFICA DEL CALCIATORE SELVINI ANGELO FINO AL 20.11.2007, SQUALIFICA DEI CALCIATORI DI GIROLAMO FLORIANO E ROTONDI GIANLUCA FINO AL 15.3.2003, ADOTATTI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21.11.2002 (Gara: CASALATTICO – FOLGORE del 17.11.2002 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non forniscono idonei elementi per una diversa configurazione degli occorsi e risultano in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara che com’è noto rivestono carattere di natura privilegiata; · che, però, non può tenersi conto di quanto dichiarato dal direttore di gara davanti a questa Commissione. Infatti lo stesso nel confermare puntualmente quanto già esposto in sede di primo referto, in relazione ai motivi che lo hanno indotto a ritenere sospesa la partita al 37° minuto del 2° tempo, proseguendola pro-forma per tutelare la sua persona, ha fornito utili elementi per rivalutare, in parte, la posizione del calciatore SELVINI; infatti, nel ricostruire la dinamica dell’intervento del calciatore nei suoi confronti dichiara di non poter essere certo sulla intenzionalità del calcio sicuramente portatogli dal SELVINI oppure, se ciò derivasse da un movimento scomposto a seguito dell’intervento del capitano che cercava di trattenerlo; · ugualmente, per quanto attiene la testata sicuramente ricevuta allo zigomo sempre da parte del SELVINI, dichiara di non poter dire se la stessa fosse stata intenzionale o se il contatto fosse avvenuto a seguito di qualche spinta ricevuta da parte dei compagni che lo ingiuriavano e strattonavano tra i quali ha in particolare ravvisato i calciatori DI GIROLAMO FLORIANO e ROTONDI GIANLUCA, precisando che, comunque, il colpo ricevuto non era di una certa intensità; · che alla luce di quanto sopra, mentre non sussiste alcun motivo per riformare il giudicato del G.S. relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara, più ammenda ed alle squalifiche dei calciatori DI GIROLAMO e ROTONDI, sembra invece possa procedersi ad una parziale rivalutazione del comportamento del SELVINI; · DELIBERA · di respingere il ricorso relativamente: · alla punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2; · all’ammenda di € 200,00; · alla squalifica dei calciatori DI GIROLAMO FLORIANO e ROTONDI GIANLUCA sino al 15.3.2003; sanzioni che vengono confermate. · Di accogliere il ricorso circa il calciatore SELVINI ANGELO la cui squalifica viene ridotta dal 20.11.2007 al 20.2.2004. · La tassa di reclamo va restituita.
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