COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. TRAGLIATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2007 A CARICO DEL CALCAITORE COPPOTELLI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 19.12.2002 (Gara: PONTE GALERIA – TRAGLIATA del 15.12.2002 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. TRAGLIATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2007 A CARICO DEL CALCAITORE COPPOTELLI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 19.12.2002 (Gara: PONTE GALERIA – TRAGLIATA del 15.12.2002 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica di cui in epigrafe non sono da ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo utili elementi ed essendo in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara che rivestono carattere di natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del C.G.S.; · che le affermazioni della Società secondo la quale colui che avrebbe colpito il direttore di gara sarebbe il calciatore PELLEI PAOLO e non il COPPOTELLI, è stata fermamente smentita dall’arbitro; · che il direttore di gara, infatti, davanti a questa Commissione ha affermato senza ombra di dubbio che il calciatore autore del fallo è stato il COPPOTELLI, allo stesso ben noto, sia perché in precedenza ammonito sia perché per buona parte dell’incontro si era dimostrato irrequieto e contestatore; · che, una volta eliminato il dubbio circa l’autore del fallo nei confronti dell’arbitro non si può non concordare sulla congruità della squalifica comminata dal G.S., atteso la violenza del gesto giudicato dall’arbitro , per altro, del tutto intenzionale; · che, è ben vero che il gesto si sia estrinsecato in un atto violento unico, ma è altrettanto vero che la violenza del colpo (testata alla tempia) avrebbe potuto comportare ben altre conseguenze, oltre quelle effettivamente arrecate al direttore di gara e cioè un forte dolore che gli procurava anche vertigini e conati di vomito, tanto da indurlo a sospendere la partita; DELIBERA · di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore COPPOTELLI ALESSIO sino al 15.12.2007. La tassa di reclamo va incamerata.
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