COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO DELL’A.S. DON ORIONE CAMILLUCCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: DON ORIONE – S.ANGELO ROMANO del 19.1.2003 – Camp. di II Cat.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO DELL’A.S. DON ORIONE CAMILLUCCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: DON ORIONE – S.ANGELO ROMANO del 19.1.2003 – Camp. di II Cat.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § considerato che nella fattispecie in esame non risulta che l’arbitro abbia affidato in modo chiaro ed in equivoco - come invece più volte auspicato e precisato da questa Commissione – la propria vettura al personale dirigente della società sportiva. § Considerato altresì che data la configurazione dell’impianto sportivo del DON ORIONE l’autovettura del direttore di gara non era parcheggiata nelle immediate vicinanze del campo sportivo e più precisamente nei parcheggi adibiti alle squadre ospiti; § § Ritenuto che i danni lamentati paiono riconducibili più ad un tentativo di furto che ad un atto vandalico legato alle intemperanze della tifoseria di casa DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la sanzione di € 75,00 a carico della Soc. ricorrente; § La tassa di reclamo va restituita.
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