COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO DELLA POL. 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25 FEBBRAIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE SCIROCCHI ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 39 DEL 31.1.2003 (Gara: CIVITELLA D’AGLIANO – TUSCANIA del 22.12.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO DELLA POL. 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25 FEBBRAIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE SCIROCCHI ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 39 DEL 31.1.2003 (Gara: CIVITELLA D’AGLIANO – TUSCANIA del 22.12.2002 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore SCIROCCHI ENRICO sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il comportamento dello SCIROCCHI, anche se particolarmente censurabile, soprattutto per aver lanciato con forza il pallone nella direzione del direttore di gara, è probabilmente frutto di uno scatto di rabbia, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, e per il clima alquanto acceso che si era via via instaurato sia in campo che fra il pubblico; § che è ragionevole pensare che per protesta lo SCIROCCHI abbia lanciato il pallone nella direzione dell’arbitro, ma non può essere provato che lo stesso abbia voluto colpire intenzionalmente l’arbitro, tenuto conto che il pallone è passato a circa due metri dal direttore di gara; § che peraltro lo stesso arbitro, a precisa richiesta da parte di questa Commissione ha ammesso di non poter affermare che lo SCIROCCHI volesse intenzionalmente colpirlo; § che sembra sussistano ragionevoli motivi per ridurre la squalifica dello SCIROCCHI rendendola più consona all’effettiva responsabilità; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore SCIROCCHI ENRICO dal 25.2.2003 al 6.2.2003. § La tassa di reclamo va restituita.
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