COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TESTACCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 E 31.3.2003 A CARICO DEI CALCIATORI MARCO CAUCCI E VINCENZO TUFO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: INDOMITA POMEZIA – TESTACCIO del 19.1.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TESTACCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 E 31.3.2003 A CARICO DEI CALCIATORI MARCO CAUCCI E VINCENZO TUFO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: INDOMITA POMEZIA – TESTACCIO del 19.1.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni svolte dalla società reclamante non conducono ad una diversa valutazione dei fatti, né possono essere assunte a discolpa in questa sede; § ritenuto che il referto arbitrale deve essere considerato fonte di prova privilegiata; § ritenuto altresì che la sanzione irrogata ai calciatori appare congrua; DELIBERA § di respingere il reclamo e per l’effetto confermare il provvedimento di squalifica fino al 30.4.2003 per MARCO CAUCCI e fino al 31.3.2003 per VINCENZO TUFO. § La tassa reclamo va incamerata.
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