COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 27/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 23/02/2003 – VILLAGGIO BREDA – SGURGOLA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 27/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 23/02/2003 - VILLAGGIO BREDA - SGURGOLA CALCIO Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 34' del II tempo il calciatore della Soc. SGURGOLA FABRINI MASSIMO insultava un calciatore avversario ed il direttore di gara per cui veniva espulso; - in reazione, il calciatore DI GENOVA ROMOLO (Soc. Villaggio Breda) spintonava e colpiva con manate in viso il già citato calciatore FABRINI e veniva anch’egli espulso. - in tale occasione l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore ROVERE MIRKO (Soc. VILLAGGIO BREDA) perchè minacciava ripetutamente calciatori avversari; - dopo tutto ciò si creava in campo una colluttazione tra i tesserati delle due squadre non riuscendo però l'arbitro ad individuare altri responsabili oltre quelli già citati; - dopo circa 5 minuti si ristabiliva la calma in campo, dopo di chè il calciatore di riserva della Soc. VILLAGGIO BREDA BENEDETTI GIANLUCA offendeva ripetutamente un avversario per cui veniva espulso; - alla ripresa , dopo una fase di giuoco, improvvisamente il calciatore della Soc. SGURGOLA, DIOMEDE RINO si precipitava di corsa verso gli spogliatoi, inseguito dalla quasi totalità dei calciatori di entrambe le squadre presenti in campo, creandosi nuovamente una colluttazione tra gli stessi atleti che avevano abbandonato il terreno di giuoco; - a questo punto l'arbitro, malgrado il fattivo intervento dei due allenatori e dei dirigenti decideva di sospendere l'incontro, perchè in campo erano rimasti solo pochi calciatori delle due squadre, non in numero utile per una prosecuzione regolare dell'incontro. Osservato quanto sopra; rilevato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro è da addebitarsi al comportamento di tesserati di entrambe le società visto l'Art. 12 comma 2 del CGS si decide a) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; b) di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
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