COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINOA L 20.11.2007 A CARICO DEI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 21.11.2002 (Gara: REAL FONTANA LIRI – POSTA FIBRENO del 16.11.2002 – Campionato III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINOA L 20.11.2007 A CARICO DEI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 21.11.2002 (Gara: REAL FONTANA LIRI – POSTA FIBRENO del 16.11.2002 – Campionato III Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto; l’arbitro; § considerato che, a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto: § che non corrisponde assolutamente a verità che il calciatore DI RUZZA MASSIMO abbia colpito l’arbitro con un violento pugno alla nuca; vero essendo, al contrario, che il direttore di gara, mentre rientrava negli spogliatoi, era stato colpito alla schiena da una pallonata, scagliata da altra persona; § che allorquando l’arbitro è stato colpito con un calcio alla coscia, il calciatore GRIMALDI CRISTIANO, già espulso in precedenza, si trovava all’interno del proprio spogliatoio a fare la doccia, sicchè non avrebbe potuto compiere detto gesto violento. Si era quindi trattato evidentemente di uno scambio di persona. § Considerato, altresì, che, in sede di audizione, il dirigente del REAL FONTANA LIRI, Sig. ZUFFRANIERI FAUSTO, nel confermare i motivi del ricorso, ha dichiarato che, mentre l’arbitro si dirigeva verso lo spogliatoio, il calciatore PISTILLI MARIO , non in lista, dopo aver inveito contro l’arbitro, gli scagliava contro una pallonata, colpendolo alla schiena e, successivamente, lo colpiva con un calcio alla gamba; circostanze queste che sono state confermate a verbale anche dal medesimo PISTILLI MARIO, comparso anch’egli dinanzi alla Commissione, § Ritenuto che l’arbitro, sentito in sede di supplemento, ha confermato: che, la persona che lo aveva colpito con forte pugno alla nuca, era il calciatore DI RUZZA MASSIMO, da lui riconosciuto perfettamente e senza ombra di dubbio, anche perché, durante l’incontro, mentre si trovava in panchina, era stato più volte richiamato per proteste; § che la persona che lo aveva colpito con un calcio alla coscia era il calciatore GRIMALDI CRISTIANO, anch’egli perfettamente riconosciuto, sia perché era il capitano della squadra, sia perché, a pochi minuti dal termine dell’incontro era stato espulso per aver colpito con pugno un avversario; § rilevato che i fatti e gli elementi addotti con il reclamo, risultano in netto contrasto con il contenuto del referto arbitrale e con le dichiarazioni rese dall’arbitro; § considerato che il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, e ritenuto altresì che il direttore di gara ha confermato in toto ed in maniera dettagliata i fatti accaduti, così come contestati, e comprovati del resto anche dalla cartella clinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora, ove risulta diagnosticato all’arbitro un “trauma distrattivo cervicale ed una contusione cranica”, certamente non riconducibile ad “una pallonata alla schiena”, come sostenuto dalla Società ricorrente; § considerato che le sanzioni irrogate appaiono adeguate alla gravità dei fatti contestati, e ritenuto infine che le dichiarazioni rese dal Dirigente, Sig. ZUFFRANIERI FAUSTO e dal calciatore PISTILLI MARIO appaiono chiaramente preordinate e concordate, allo scopo di favorire la posizione dei calciatori DI RUZZA MAASSIMO e GRIMALDI CRISTIANO, oggetto di pesanti squalifiche; DELIBERA § di respingere il reclamo della F.C. REAL FONTANA LIRI e di confermare la squalifica fino al 20 novembre 2007 a carico dei calciatori DI RUZZA MASSIMO e GRIMALDI CRISTIANO; § di rimettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati ZUFFRANIERI FAUSTO e PISTILLI MARIO. § La tassa di reclamo va incamerata.
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