COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO IN MERITO ALLA GARA PONTINIA – COS LATINA DEL 15.2.2003 CAMP. JUN. PROV. ED ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ASSUNTE IN MERITO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 21 DEL 20.2.2003

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO IN MERITO ALLA GARA PONTINIA – COS LATINA DEL 15.2.2003 CAMP. JUN. PROV. ED ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ASSUNTE IN MERITO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 21 DEL 20.2.2003 Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 9 CGS, ha adottato la decisione in epigrafe rimettendo gli atti alla Commissione Disciplinare. Dalla lettura del referto di gara si evince che il calciatore della Società COS LATINA GAUDINI DANIELE, espulso per aver colpito con un calcione un avversario a giuoco fermo, alla notifica del provvedimento, benché trattenuto dal suo capitano, riusciva a colpire l’arbitro con un calcio al braccio provocandogli dolore ed inducendolo a sospendere la gara. La decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure, squalifica del calciatore fino al 31 luglio 2003 e ripetizione della gara, appare assolutamente incongrua sia nella misura della sanzione adottata nei confronti del calciatore sia per la decisione assunta in ordine alla regolarità della gara; Infatti il grave episodio di violenza consumata nei confronti del Direttore di gara comporta una sanzione ben più grave, per costante giurisprudenza dei Giudici di Primo Grado e della Commissione adita. Così come al gesto di violenza consumata può legittimamente far seguito la sospensione della gara in rapporto non solo alla menomazione fisica ma anche alle inevitabili conseguenze psicologiche sul direttore di gara. Le sanzioni vanno quindi rideterminate come da dispositivo. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso DELIBERA § di comminare alla Società COS LATINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di € 75,00; § di squalificare il calciatore GAUDINI DANIELE (Cos Latina) fino al 15.2.2006.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it