COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 28/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO, NONCHE’ LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 E L’AMMENDA DI EURO 200 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19/B DEL 6.2.2003 (Gara: BASSANO ROMANO – VALLERANESE del 1.2.2003 – Campionato Jun. Prov.)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 28/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO, NONCHE’ LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 E L’AMMENDA DI EURO 200 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19/B DEL 6.2.2003
(Gara: BASSANO ROMANO – VALLERANESE del 1.2.2003 – Campionato Jun. Prov.)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le punizioni sportive di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili elementi ai fini di una possibile rivalutazione degli occorsi e risultando inoltre in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara che, com’è noto, rivestono natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del C.G.S.;
§ che, per altro, il direttore di gara davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto dichiarato in sede di primo referto, con dovizia di particolari e senza alcun tentennamento;
§ che, con estrema lucidità e chiarezza, ha ricostruito i vari episodi avendo pronta ed esauriente risposta per ogni singolo caso;
§ che, per quanto attiene il calciatore MORBIDELLI ALBERTO, ha ripetutamente confermato di essere più che certo della sua presenza in tribuna, di averlo riconosciuto perfettamente e di non aver alcun dubbio che sia stato proprio lui a sputargli in testa, nel mentre passava sotto la tribuna per recarsi nello spogliatoio;
§ che tale atto, in se molto grave, è tanto più da stigmatizzare in quanto compiuto deliberatamente e freddamente, non in un momento di concitazione o contestazione, ma notevolmente tempo dopo essere stato espulso per doppia ammonizione;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare :
- la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2 nei confronti della società BASSANO ROMANO e VALLERANESE;
- la squalifica fino al 30.1.2005 del calciatore MORBIDELLI ALBERTO;
- l’ammenda di € 200 a carico della Società BASSANO ROMANO.
§ La tassa reclamo va incamerata.
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