COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 28/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. VALLERANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.1.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE POLI ANTONIO E PER 3 GARE DEI CALCIATORI MELONI LANDO E NISINI DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19/B DEL 6.2.2003 (Gara: BASSANO ROMANO – VALLERANESE del 1.2.2003 – Campionato Jun. Prov.)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 28/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. VALLERANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.1.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE POLI ANTONIO E PER 3 GARE DEI CALCIATORI MELONI LANDO E NISINI DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19/B DEL 6.2.2003
(Gara: BASSANO ROMANO – VALLERANESE del 1.2.2003 – Campionato Jun. Prov.)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le punizioni sportive di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili elementi ai fini di una possibile rivalutazione degli occorsi ed essendo in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara che rivestono natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del C.G.S.;
§ che, quanto assunto dal direttore di gara, in sede di referto, è stato dallo stesso puntualmente confermato davanti a questa Commissione, con estrema chiarezza e con dovizia di particolari;
§ che è da deplorare il comportamento dell’allenatore POLI ANTONIO, che nel clima che si era instaurato in campo, anziché dare il buon esempio ai proprio giocatori, spintonava con violenza l’arbitro facendolo urtare contro la recinzione del campo e lo minacciava pesantemente e reiteratamente, desistendo soltanto per l’intervento dei dirigenti della squadra avversaria;
§ che il comportamento dei due calciatori MELONI LANDO e NISINI DANIELE è da stigmatizzare sia per la volgarità ed oscenità delle parole indirizzate al pubblico ospitante, sia perché è stato il fatto scatenante la rissa generale che ha comportato da parte dell’arbitro la decisione della sospensione della gara;
DELIBERA
§ di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 nei confronti delle Società BASSANO ROMANO e VALLERANESE;
- la squalifica dell’allenatore POLI ANTONIO sino al 30.1.2006;
- la squalifica per 3 gare nei confronti dei calciatori MELONI LANDO e NISINI DANIELE.
La tassa reclamo va incamerata.
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