COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA PROCALCIO ACILIA AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO 17/B DEL 23.1.2003 (Gara: NUOVA SPES – PRO CALCIO ACILIA del 18.1.2003 – Campionato Jun. Prov. – Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA PROCALCIO ACILIA AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO 17/B DEL 23.1.2003 (Gara: NUOVA SPES – PRO CALCIO ACILIA del 18.1.2003 – Campionato Jun. Prov. - Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § assume la reclamante avverso l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2, che la mancata conclusione della gara, qualora vi fossero gli estremi sia da addebitare al comportamento aggressivo dei calciatori locali e all’entrata in campo di 2 spettatori che hanno colpito con calci e pugni il calciatore SANDRINI DARIO provocando una reazione difensiva di alcuni calciatori della Società PRO CALCIO ACILIA, che non aveva certo interesse ad alimentare la sanzione considerato che stava vincendo per 2 – 1; § l’arbitro, davanti a questa Commissione, confermava quanto riportato in sede di referto, precisa che mentre stava cercando di sedare l’incidente avvenuto tra 2 giocatori, in occasione della predisposizione della barriera per battere un calcio di punizione, si accorgeva che altri due giocatori erano venuti a diverbio con calci e spintoni, il che suscitava in tutto il campo una rissa generale; § vista l’impossibilità di poter riportare la calma, anche con l’intervento dei dirigenti delle due squadre, decideva di sospendere definitivamente l’incontro. Tiene a precisare che l’intervento delle due persone estranee, probabilmente tifosi della NUOVA SPES, non è stata conseguenza della rissa, ma è avvenuto quanto già tutti i giocatori avevano iniziato a picchiarsi, § considerato, pertanto, che la responsabilità della mancata regolare conclusione della gara deve essere addebitata ad entrambe le Società; DELIBERA § di respingere il ricorso e, per l’effetto, di confermare la punizione sportiva della perdita della gara alle Società NOVA SPES e PRO CALCIO ACILIA con il punteggio di 0 – 2. § La tassa reclamo va incamerata.
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