COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. LARIANO AVVERSI I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SORDILLI MARCO, PER 3 GARE DEI CALCIATORI D’AGAPITI DANILO E DI TULLIO DAVID, FINO AL 5.3.2003 DEL MASSAGGIATORE BARLETTA BRUNO, NONCHE’ L’AMMENDA DI EURO 200 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 20/B DEL 13.2.2003 (Gara: LARIANO – N.S. MARIA MOLE dell’8.2.2003 – Camp. Jun. Prov. – Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA U.S. LARIANO AVVERSI I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SORDILLI MARCO, PER 3 GARE DEI CALCIATORI D’AGAPITI DANILO E DI TULLIO DAVID, FINO AL 5.3.2003 DEL MASSAGGIATORE BARLETTA BRUNO, NONCHE’ L’AMMENDA DI EURO 200 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 20/B DEL 13.2.2003
(Gara: LARIANO – N.S. MARIA MOLE dell’8.2.2003 – Camp. Jun. Prov. - Roma)
· La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· esaminati gli atti ufficiali;
· udita, come da richiesta, la Società interessata;
· sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
· considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso i provvedimenti punitivi di cui in epigrafe non possono essere neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili elementi ai fini di una possibile rivalutazione degli occorsi;
· che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha confermato puntualmente quanto riportato in sede di referto con dovizia di particolari e con estrema chiarezza;
· che ha ricostruito l’accaduto dichiarando di essere rimasto in un primo tempo interdetto, in quanto la partita si era conclusa senza grosse contestazioni e quindi non si aspettava una reazione del genere;
· che ha potuto riconoscere perfettamente i calciatori più esagitati ed in particolare il SORDILLI MARCO ed, al momento dell’aggressione indossava ancora la maglia n. 3, e quindi prima che si recasse a fare la doccia, sconfessando pertanto l’assunto della Società;
· che non sussistono quindi motivi per rivalutare le singole posizioni ritenendo pertanto le rispettive sanzioni del tutto adeguate;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifiche del calciatore SORDILLI MARCO fino al 31.1.2006, dei calciatori D’AGAPITI DANILO e DI TULLIO DAVID per 3 gare;
§ di dichiarare inammissibile il ricorso per quanto riguarda la squalifica del massaggiatore BARLETTA BRUNO, nonché di confermare l’ammenda di € 200 alla Società LARIANO.
§ La tassa reclamo va incamerata .
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