COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CARAMADRE DANIELE (VALLE AURELIA) PARTECIPANTE ALLA GARA VALLE AURELIA – VIS AURELIA DELL’8.3.2003 – CAMP. JUN. PROV. DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CARAMADRE DANIELE (VALLE AURELIA) PARTECIPANTE ALLA GARA VALLE AURELIA – VIS AURELIA DELL’8.3.2003 – CAMP. JUN. PROV. DI ROMA · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in epigrafe in quanto squalificato per una gara con il Com. Uff. n. 24/B del 6.3.2003 non aveva ancora scontato la squalifica al momento della disputa della gara in questione; · osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore deve quindi considerarsi irregolare; DELIBERA § di comminare alla Società VALLE AURELIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100,00; § di inibire il dirigente accompagnatore GIUDICE LUCIO fino al 10 aprile 2003; § di squalificare il calciatore CARAMADRE DANIELE per 1 giornata ulteriore di gara; § La tassa di reclamo va restituita.
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