COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. OSTIENSE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTI FRANCESCO E FINO AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE MANENTI DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 26/B DEL 20.3.2003 (Gara: OSTIENSE 2000 – ATLETICO TEVERE DEL 15.3.2003 – Jun. Prov. di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. OSTIENSE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTI FRANCESCO E FINO AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE MANENTI DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 26/B DEL 20.3.2003 (Gara: OSTIENSE 2000 – ATLETICO TEVERE DEL 15.3.2003 – Jun. Prov. di Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo paiono parzialmente assumibili, in particolare la concessione di un notevole tempo di recupero durante il quale la squadra avversaria ha raggiunto il pareggio, ha determinato una situazione di nervosismo, che se anche non può essere giustificata può comunque considerarsi una circostanza attenuante; considerato altresì la giovane età dei calciatori sanzionati sembra quindi eccessiva la squalifica inflitta al calciatore GIUSTI, mentre appare equa e congrua quella a carico di DANIELE MANENTI; DELIBERA § di accogliere parzialmente il reclamo proposto e per l’effetto ridurre la squalifica di GIUSTI FRANCESCO fino al 30 giugno 2005 mentre si conferma la squalifica di MANENTI DANIELE fino al 31.12.2003. § La tassa di reclamo va restituita.
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