COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOREALE AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22/B DEL 27.2.2003 (Gara: ANGUILLARA – BOREALE del 22.2.2003 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOREALE AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA PER 0 - 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22/B DEL 27.2.2003
(Gara: ANGUILLARA – BOREALE del 22.2.2003 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
assume la ricorrente che la mancata conclusione dell’incontro è imputabile esclusivamente alla Società ANGUILLARA per cui, come conseguenza, dovrebbe essere assegnata la vittoria a tavolino alla ricorrente o, in via subordinata, a seguito delle violazioni regolamentari poste in essere dall’arbitro, dovrebbe disporsi la ripetizione della gara;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non sono neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una reale e precisa ricostruzione degli eventi. Infatti, il direttore di gara, davanti a questa Commissione , nel confermare quanto fatto presente in sede di referto, ha tenuto a precisare che dopo il primo contrasto fra il giocatore CANTISANI della Società BOREALE ed il giocatore ROCCHI dell’ANGUILLARA, si accendevano delle risse in varie parti del campo con comportamenti rissosi da parte della totalità dei giocatori. Chiesto l’ausilio dei capitani per sedare tali scaramucce e visti vani tutti i tentativi, si premurava di annotare i nomi dei più facinorosi;
considerato che qualora avesse dovuto prendere provvedimenti punitivi nei confronti degli stessi, entrambe le squadre sarebbero rimaste con un numero di giocatori inferiore a quello consentito dalle norme regolamentari, decideva di sospendere la partita con il triplice fischio, senza però darne notizia ai rispettivi capitani;
contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente esclude che vi sia stato lancio di sassi o tentativo di invasione da parte dei sostenitori dell’ANGUILLARA;
quando sopra premesso considerato che il direttore di gara ha senza alcun tentennamento confermato che la responsabilità della mancata conclusione della gara è da addebitarsi ad entrambe le Società;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2 per entrambe le Società ANGUILLARA e BOREALE.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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