COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 24/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PIANOSCARANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ORLANDI EMANUELE (TESS. BARCOMURIALDINA) PARTECIPANTE ALLA GARA BARCOMURIALDINA – PIANOSCARANO DEL 29.3.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE VITERBO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 24/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PIANOSCARANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ORLANDI EMANUELE (TESS. BARCOMURIALDINA) PARTECIPANTE ALLA GARA BARCOMURIALDINA – PIANOSCARANO DEL 29.3.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE VITERBO La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione in quanto , a suo dire, sarebbe stato espulso nella precedente gara di Campionato NUOVA BAGNAIA – BARCOMURIALDINA del 22.3.2003 e, quindi, per l’automatismo avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara del 29.3.2003 di cui trattasi; § rilevato che nel referto di gara l’arbitro riporta che al termine dell’incontro si era recato nel suo spogliatoio l’allenatore della reclamante che aveva contestato la irregolare posizione dell’ORLANDI per la descritta espulsione e che la circostanza sembrerebbe essere stata confermata anche da alcuni Dirigenti della Società BARCOMURIALDINA; § rilevato che l’arbitro della gara del 22.3.2003 NUOVA BAGNAIA – BARCOMURIALDINA ha reso apposita dichiarazione integrativa alla Commissione Disciplinare in cui conferma, per contro, che nessuna espulsione avvenne nella gara tanto meno quella del calciatore in questione; § ritenuto che la fonte di prova privilegiata resta il referto arbitrale ed a nulla valgono le dichiarazioni di parte, anche se confessorie, in quanto da elevare a sospetto stante il contenuto, la circostanza in cui sono state rese ed i potenziali interessi di classifica anche di terzi estranei; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: BARCO MURIALDINA – PIANOSCARANO 2 – 2 La tassa reclamo va incamerata.
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