COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 23/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 21/05/2003 – COLLEVECCHIO SABINA FORAN – FONDI
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 23/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
GARE DEL 21/05/2003 - COLLEVECCHIO SABINA FORAN - FONDI
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- al 26 del s.t., l'arbitro decretava l’espulsione del calciatore della SOC. FONDI, VUOLO LUIGI, per contegno provocatorio nei confronti dei calciatori avversari;
- che in conseguenza di cio' il predetto calciatore doveva essere accompagnato fuori del campo dal capitano e dal dirigente della proprio squadra;
- che i tale circostanza, sostenitori della SOC. FONDI scavalcavano la rete di recinzione e si precipitavano nella zona degli spogliatoi, creando, in tal modo, una situazione di particolare pericolosita';
- a questo punto intervenivano i calciatori ed i dirigenti della squadra locale per riportare la tranquillita' sul terreno di gioco;
- l'arbitro, pero', visto il perdurare degli scontri, sia all'interno del campo di gioco, che nella zona antistante gli spogliatoi e rilevato che, malgrado i ripetuti tentativi dei tesserati locali di riportare la calma, la situazione non si normalizzava, decideva di sospendere definitivamente l'incontro con il punteggio, a quel momento, di 3 a 1 in favore della squadra di casa.
Tutto cio' premesso, osservato che la irregolare conclusione dell'incontro e' da addebitarsi esclusivamente a carico della SOC. FONDI;
Visto l'art. 12 comma 1) del CGS
SI DECIDE
a) di infliggere alla SOC. FONDI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-3 (risultato acquisito sul campo)
b) di comminarea alla SOC. FONDI l'ammenda di E. 100,00
c) di squalificare il calciatore della SOC.FONDI, VUOLO LUIGI, per una gara effettiva