COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo A.C. Albenga avverso la regolarità della gara del Campionato di Eccellenza Albenga – Sestrese dell’8.12.2002 in ordine all’utilizzo del calciatore Alessi Sandro in posizione di tesseramento irregolare.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO ECCELLENZA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 44 - Reclamo A.C. Albenga avverso la regolarità della gara del Campionato di Eccellenza Albenga – Sestrese dell'8.12.2002 in ordine all'utilizzo del calciatore Alessi Sandro in posizione di tesseramento irregolare.
Il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 42 punto 3 CGS, che stabilisce che i ricorsi alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della gara per posizione irregolare di calciatori debbono essere spediti entro il quindicesimo giorno dalla disputa della gara stessa.
L’istanza dell’A.C. Albenga risulta spedita con raccomandata del 24.12.2002 - Ufficio Postale di Albenga, oltre il termine che, calcolato secondo il disposto dell’art. 34 punto 5 CGS, era scaduto il 23.12.2002.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Albenga e si astiene dall’esame di merito.
Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 CGS).
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