COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo G.S. Bordighera avverso la sanzione dell’ammenda di € 230. Gara Bordighera-Nuova Intemelia del 27.10.2002 Campionato Prima Categoria C.U. n. 16 del 31.10.2002
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 17 - Reclamo G.S. Bordighera avverso la sanzione dell'ammenda di € 230. Gara Bordighera-Nuova Intemelia del 27.10.2002 Campionato Prima Categoria
C.U. n. 16 del 31.10.2002
Con la seguente motivazione “Al termine della gara, gran parte dei giocatori, non riconosciuti, attorniava l'arbitro ed impedendogli di uscire dal campo, lo minacciava. Veniva aiutato dai dirigenti che, si prodigavano per evitare il peggio” il Giudice Sportivo sanzionava la responsabilità oggettiva del G.S. Bordighera con l’ammenda di € 230 (euro duecentotrenta).
L’U.S. Bordighera ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, ritenedolo ingiusto e comunque eccessivo in relazione ad un episodio che non aveva arrecato conseguenza alcuna all’arbitro e non aveva neppure richiesto l’intervento della Forza Pubblica presente sul campo. Chiede pertanto che, dopo un confronto con il direttore di gara, la sanzione sia annullata o comunque cospicuamente ridotta.
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e respinta la richiesta di confronto con l’arbitro perché vietata dalle norme federali, decide di non accogliere il reclamo dell’U.S. Bordighera, ritenendo che l’ammenda inflitta in primo grado sia equa ed appropriata in relazione alla responsabilità del sodalizio in merito al comportamento dei propri tesserati che avevano impedito all’arbitro di uscire dal terreno di gioco, insultandolo, minacciandolo e spintonadolo.
Per questi motivi respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Bordighera e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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