COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo Pol. Romito Magra Garibaldina avverso la squalifica del calciatore Marrai Massimo per tre giornate – Gara Sestieri Lavagna-Romito Magra G. del 1.12.2002 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 22 del 5.12.2002
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 37 - Reclamo Pol. Romito Magra Garibaldina avverso la squalifica del calciatore Marrai Massimo per tre giornate - Gara Sestieri Lavagna-Romito Magra G. del 1.12.2002 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 22 del 5.12.2002
Propone rituale reclamo la Pol. Romito Magra Garibaldina avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S. al calciatore Marrai Massimo con la seguente motivazione “Espulso per aver offeso l'arbitro, alla notifica del provvedimento lo minacciava e rifiutava di uscire dal campo. Doveva essere trascinato fuori, da alcuni compagni. A fine gara, pretendendo di entrare nello spogliatoio dell'arbitro, continuava a profferire insulti. Veniva allontanato definitivamente dai Dirigenti della Società Ospitante”.
La società reclamante, pur riconoscendo ingiustificato il comportamento del proprio tesserato, contesta il resoconto arbitrale per quanto relativo al “fine gara” affermando che il Marrai, passati cinque minuti dal provvedimento di espulsione, “aveva già digerito ed incitava i propri compagni all’ultimo sforzo per pareggiare” e l’arbitro aveva frainteso forse pensando che “ce l’avesse ancora con lui”. Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, decide di non accogliere il reclamo.
Ricordato per l’ennesima volta come il rapporto di gara, quando redatto in forma chiara e coerente come nel caso in esame, costituisca nel giudizio sportivo prova privilegiata, le affermazioni difensive, peraltro generiche e poco convincenti, della Pol. Romito Magra G. vanno disattese e la sanzione inflitta in primo grado, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Romito Magra Garibaldina in merito alla squalifica del calciatore Marrai Massimo e dispone l’incameramento della tassa, addebitata in conto.
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