COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Buccinasco – Camp. 2° Cat. / Girone O Gara del 26.01.2003 tra Buccinasco-Freccia Azzurra

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Buccinasco - Camp. 2° Cat. / Girone O Gara del 26.01.2003 tra Buccinasco-Freccia Azzurra La società U.S. BUCCINASCO ha proposto reclamo asserendo che il calciatore GIORGIGIUSEPPE della società S.S. FRECCIAAZZURRA non avrebbe partecipato alla gara in posizione irregolare, in quanto espulso dal campo nel corso della gara tra: FRECCIAAZZURRA/LORENTEGGIO. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., ed è stata inviata copia della reclamo alla controparte, rileva: che nella gara tra: FRECCIAAZZURRA/LORENTEGGIO disputata in data 19.01.03 non ha partecipato il calciatore GIUSEPPEGIORGI bensì il calciatore LORENZOGIORGI e che nei suoi confronti il direttore di gara non ha preso provvedimenti disciplinari. Pertanto il calciatore LORENZOGIORGI ha partecipato in posizione regolare avendone titolo alla successiva gara del 26.01.03 tra: U.S. BUCCINASCO/S.S. FRECCIAAZZURRA. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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