COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Vigevano – Camp. 2° Cat. / Girone R Gare del 26.01.2003 tra Nizza-Pro Vigevano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Vigevano - Camp. 2° Cat. / Girone R Gare del 26.01.2003 tra Nizza-Pro Vigevano (C.U. n. 23 del Comitato Prov. di PAVIA datato 30.01.03) La società PROVIGEVANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FABRIZIOSPAGNUOLO per TREGARE, lamentando che lo SPAGNUOLO aveva semplicemente colpito il compagno di squadra, LEONARDOFORESTI, per stimolare l’attenzione e l’impegno nelle azioni di giuoco. Pertanto chiede che venga ridotta la sanzione comminatagli). La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo merita di essere accolto, infatti, il gesto compiuto dal calciatore SPAGNUOLO, nei confronti del compagno di squadra, LEONARDOFORESTI è stato di gravità tale da giustificare una riduzione della squalifica comminata allo SPAGNUOLO dal G.S. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La squalifica del calciatore SPAGNUOLOFABRIZIO a DUEGARE. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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