COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Mortara – Camp. 2° Cat. / Girone R Gare del 19.01.2003 tra Mortara-Olimpia Dorno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Mortara - Camp. 2° Cat. / Girone R
Gare del 19.01.2003 tra Mortara-Olimpia Dorno
(C.U.n. 22 del Comitato Prov. di PAVIA datato 23.01.2003)
La società U.S. MORTARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ENRICOSANTIMARIA per QUATTROGARE, lamentando che la sanzione è eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che il comportamento del calciatore ENRICOSANTIMARIA che ha colpito con uno schiaffo un avversario può essere valutato con minor rigore e la sanzione ridotta a DUE giornate di gara. È vero che l’art. 14 comma 1 lettera f prevede che in casi di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non può essere inferiore a QUATTRO gare, ma è altrettanto vero che specie in mancanza di indicazioni in merito da parte del direttore di gara, la condotta del SANTIMARIA non può essere definita di particolare violenza o di particolare gravità.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
La squalifica del calciatore ENRICOSANTIMARIA a DUEgiornate di GARA.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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