COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S.D. Mozzanichese – Camp. 1° Cat. / Gir. B Gara del 13.10.2002 tra Mozzanichese/Basiano Masate (C.U. n. 15 del Comitato Reg. Lombardia datato: 17/10/2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.S.D. Mozzanichese - Camp. 1° Cat. / Gir. B
Gara del 13.10.2002 tra Mozzanichese/Basiano Masate
(C.U. n. 15 del Comitato Reg. Lombardia datato: 17/10/2002)
La società MOZZANICHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha sancito la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 per violazione della norma di cui al C.U. n. 44 del 30/05/2002, al punto 3.1.1., che impone l’obbligo per l’intera durata della gara di almeno DUE calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, e che copia dello stesso è stato inviato alla società BASIANO MASATE in data 18/10/2002 come da copia di ricevuta di raccomandata allegata.
OSSERVA
Il reclamo va accolto in quanto effettivamente dalla documentazione prodotta, risulta che la MOZZANICHESE ha impiegato DUE calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti, uno è AVOGADRI MATTEO e l’altro è CAVANA LUCA erroneamente indicato in distinta nato nel 1972. Per vincere l’errore la reclamante produce in copia la tessera di identificazione e fotocopia della tessera della F.I.G.C: n. 3197391 da cui risulta che il CAVANA LUCA è nato il 31/03/1982.
Alla luce di detta documentazione risulta che la reclamante ha impiegato per l’intera durata della gara due calciatori nati dal 1981 in poi e pertanto la sanzione sancita dal primo giudice va revocata e ripristinato il risultato ottenuto sul terreno di giuoco e cioè: MOZZANICHESE/BASIANO MASATE 2-1.
Pertanto la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, revoca la sanzione della perdita sportiva della gara ripristinando quello conseguito sul terreno di giuoco a favore della MOZZANICHESE per 2-1. Si dispone pertanto l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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