COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castellana A.C. – Camp. Prom. / Gir. E Gara del 13.04.2003 tra Castellana-Arcene (C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17.04.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castellana A.C. - Camp. Prom. / Gir. E Gara del 13.04.2003 tra Castellana-Arcene (C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17.04.2003) La società CASTELLANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MARTINELLISIMONEsino all’11.06.2003, negando che il calciatore in oggetto abbia afferrato per un braccio l’arbitro in occasione della espulsione ed abbia rivolto espressioni offensive e minacciose all’arbitro. La commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: La società CASTELLANAtende a minimizzare il comportamento del calciatore MARTINELLI, che invece dalla lettura del rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata, appare in tutta la sua gravità. Si legge infatti, nel referto che il calciatore in oggetto si scagliava contro l’arbitro, afferrandolo per un braccio, offendendolo e minacciandolo (ti faccio fuori e ti ammazzo). La sanzione appare congrua e merita integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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