COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Navecortine- Camp. Prom. / Gir. F Gara del 06.04.2003 tra Navecortine-Rezzato (C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17.04.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Navecortine- Camp. Prom. / Gir. F Gara del 06.04.2003 tra Navecortine-Rezzato (C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17.04.2003) La società NAVECORTINE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico sig. NEMBERPIERLUIGI sino all’11.06.2003, giustificando il tentativo di entrare nello spogliatoio, sebbene inibito, per le cattive condizioni di salute e del tempo (pioveva e tirava un gelido vento). La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: La circostanza addebitata al tecnico sig. NEMBERdel tentativo di entrata nello spogliatoio, sebbene fosse inibito sino al 16.04.2003 C.U. n. 37 del 03.04.2003, viene confermato dalla stessa società NAVECORTINE, che però nega che lo stesso tecnico dalla tribuna abbia offeso il direttore di gara e i calciatori avversari. Sul punto il tecnico veniva identificato dall’assistente dell’arbitro con estrema certezza. Il comportamento del tecnico sig. NEMBER è particolarmente grave in quanto mette in luce che lo stesso è inosservante alle norme del C.G.S. Pertanto la sanzione comminata va confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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