COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bellagina – Camp. 2° Cat. / Gir. Z Gara del 27.04.2003 tra U.S. Bellagina-Pol. Mandello del Lario (C.U. n. 37 del Comitato di SONDRIO datato 30.04.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 15/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bellagina - Camp. 2° Cat. / Gir. Z Gara del 27.04.2003 tra U.S. Bellagina-Pol. Mandello del Lario (C.U. n. 37 del Comitato di SONDRIO datato 30.04.2003) Il G.S. ha comminato, in relazione alla gara in oggetto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ad entrambe le società, sanzionate pure con l’ammenda di 50.00 EURO, ed ha squalificato i calciatoriROBERTORAINERI per OTTOGARE e ANTONIOLOSA per QUATTROGARE. La reclamante chiede che la gara venga ripetuta e che siano annullate le sanzioni comunicate. La Commissione Disciplinare osserva: che ai sensi dell’art. 29 comma 5, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo deve essere inviata contestualmente anche alla controparte e che ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. la inosservanza Delle formalità di cui al comma 5 costituisce motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame. Nella specie infatti, non vi è la prova dell’adempimento di tale formalità e di conseguenza l’esame. Del merito della parte del reclamo relativa alla ripetizione della gara è preclusa. Le sanzioni comminate ai calciatori LOSA e RAINERI sono congrue e come tali vanno confermate. Per tali motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e lo RESPINGE Per il resto. Dispone l’addebito della relativa tassa.
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