COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Soresinese – Camp. Jun. Reg. / Girone L Gara del 07.12.2002 tra Cicopieve-Soresinese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Soresinese - Camp. Jun. Reg. / Girone L Gara del 07.12.2002 tra Cicopieve-Soresinese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. SORESINESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CICOPIEVE avrebbe fatto partecipare il calciatore ANDREATURCATO in posizione irregolare in quanto risulta libero. Rilevato che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del CGS. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsti dallo stesso art. 42 comma 6 del CGS. Rilevato che la società CICOPIEVE non ha inviato le proprie controdeduzioni, il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, da accertamenti effettuati da questa Commissione presso l’ufficio tesseramenti è risultato che il calciatore ANDREITURCATO, è stato tesserato dalla U.S. CICOPIEVE a far data dal 06.11.2002. Pertanto, il TURCATO, al momento di disputare la gara U.S. CICOPIEVE-U.S. SORESINESE del 17.12.2002 era in posizione regolare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di l’addebito della relativa tassa.
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