COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Loreto – Camp. 2° Cat. / Girone F Gare del 24.11.2002 tra U.S. Loreto-Bergamo F.C.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Loreto - Camp. 2° Cat. / Girone F Gare del 24.11.2002 tra U.S. Loreto-Bergamo F.C. (C.U. n. 15 del Comitato Prov. di BERGAMO datato 28.11.2002) La Soc. U.S. LORETO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il Massaggiatore Sig. GIORGIONERVOSI sino al 26.05.2003, lamentando che l’urto con il direttore di gara sarebbe maturato in modo fortuito a seguito della foga volta a portare soccorso al calciatore rimasto infortunato. Si chiede, pertanto, una riduzione dell’inibizione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale ed il suo allegato, fonte privilegiata di prova, si evince che a seguito di un infortunio patito da un calciatore il massaggiatore della U.S. LORETO appena conclusasi l’azione di giuoco entrava sul terreno di giuoco per prestare soccorso senza attendere la necessaria autorizzazione del direttore di gara. Nel vedersi invitato di fermarsi continuava la corsa verso il calciatore infortunato urtando l’arbitro con una voluta e decisa spallata ed all’invito di abbandonare il terreno di giuoco apostrofava in maniera offensiva e irriguardosa il direttore di gara. Comunque, pur biasimando la condotta del massaggiatore, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare meritevole di graduazione la sanzione disposta in prima cure. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del Sig. GIORGIONERVOSI a tutto il 26.04.2003 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it