COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Robbiate – Camp. C.5 Serie D / Girone E Gare del 17.11.2002 tra Robbiate-Pagnano (C.U. n. 16 del Comitato Prov. di COMO datato 21.11.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Robbiate - Camp. C.5 Serie D / Girone E
Gare del 17.11.2002 tra Robbiate-Pagnano
(C.U. n. 16 del Comitato Prov. di COMO datato 21.11.2002)
La Soc. A.S. ROBBIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Sig. DESANTISCORRADO sino al 27.1.2003, lamentando che il dirigente non si era reso responsabile di quanto addebitatogli dall’arbitro nel suo rapporto.
La Commissione Disciplinare, preso atto, che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il comportamento di protesta e offensivo attribuito al dirigente DESANTIS, trova riscontro nel referto del direttore di gara.
Tenendo conto che lo stesso è stato provocato da un errore compiuto dall’arbitro sul punteggio della gara (errore ammesso dall’arbitro e riconosciuto in sede di delibera del G.S.). La sanzione disciplinare può trovare una attenuazione e inammissibile è il ricorso avverso la ammonizione comminata al calciatoreDIFURIAMATTEO.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
L’inibizione al dirigente DESANTISCORRADO a tutto il 11.01.2003
dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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