COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA CALCIO A5 SERIE C1 Delibera GARA: CERRO MAGGIORE – MILAN FIVE – DEL 12.11.2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA CALCIO A5 SERIE C1 Delibera GARA: CERRO MAGGIORE - MILAN FIVE - DEL 12.11.2002 Dagli atti ufficiali si rileva che al 15° del 2° tempo il direttore di gara, dopo aver espulso un calciatore della società Milan Five era fatto oggetto da parte dei calciatori della medesima società d’atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi, in particolare dai seguenti calciatori: Sasso Mauro; Greco Tommaso; Caretti Stefano identificati dallo stesso direttore di gara, gli rivolgevano ripetute ingiurie; in particolare il calciatore Caretti Stefano lo prendeva per un braccio. L’Arbitro, avrebbe dovuto espellere quindi i calciatori citati lasciando la società Milan Five con solo 1 calciatore effettivo e pertanto non in grado di proseguire la gara. Tuttavia, probabilmente a causa della comprensive agitazione dovuta all’atteggiamento dei calciatori elencati, ha ritenuto di dover continuare la gara pro forma al fine di salvaguardare la propria incolumità ed evitare così conseguenze pregiudizievoli. Ritenuto per i motivi su esposti di dover condividere, solo in via precauzionale, la decisione del direttore di gara DELIBERA 1) Di comminare alla società Milan Five l’ammenda di E 100,00 per responsabilità oggettiva a seguito del comportamento attuato dai propri calciatori; 2) Di comminare ai calciatori tutti appartenenti alla società Milan Five: Sasso Mauro; Greco Tommaso la squalifica per 2 gare effettive per comportamento ripetutamente minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’Arbitro; 3) Al calciatore Caretti Stefano (Milan Five) la squalifica fino al 15.01.03, per comportamento ripetutamente minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’Arbitro e per averlo afferrato per un braccio; 4) Di comminare alla società Milan Five, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-4, miglior risultato conseguito sul campo per la società avversaria al momento dei fatti che hanno portato alla decisione di continuare la gara pro forma; 5) Di dare atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle rispettive sezioni del presente comunicato.
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