COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società N.C.P. Football Club – Camp. Eccellenza / Gir. A Gara del 04.05.2003 tra NCP Pero-Solbiatese (C.U. n. 41 del C.R.L. datato 08.05.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società N.C.P. Football Club - Camp. Eccellenza / Gir. A Gara del 04.05.2003 tra NCP Pero-Solbiatese (C.U. n. 41 del C.R.L. datato 08.05.2003) La società NCP PERO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la perdita della gara per 0 - 2 per non aver schierato nel corso della gara almeno 2 calciatori nati dopo l’1/1/1982 - lamentando che vi sarebbe stato un errore del direttore di gara che avrebbe invertito i numeri dei calciatori sostituiti determinando così una situazione irregolare non corrispondente alla realtà dei fatti. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso non merita accoglimento. Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova a fronte del quale salvo il caso di particolari incongruenze contenute nello stesso, le osservazioni della reclamante costituiscono mere petizioni di principio prive di valore probatorio. Nel caso di specie, peraltro, il direttore di gara, sentito telefonicamente da questa Commissione, ha integralmente confermato il rapporto ed in particolare ha precisato di avere fatto esaminare dai dirigenti della reclamante la distinta delle sostituzioni. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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