COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Turbighese – Camp. 1°Cat. / Gir. M Gara del 04.05.2003 tra U.S. Arlunese-U.S. Turbighese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 22/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Turbighese - Camp. 1°Cat. / Gir. M Gara del 04.05.2003 tra U.S. Arlunese-U.S. Turbighese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. TURBIGHESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore SERGIO BARATERIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società U.S. ARLUNESE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 40 datato 2.5.2003 del Comitato R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. U.S. ARLUNESEla punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. U.S. ARLUNESE l’ammenda di k 103,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore SERGIO BARATERIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 30.06.2003 il dirigente accompagnatore sig. FABIO PANSA della società U.S. ARLUNESE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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