COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Parabiago – Camp. Promozione / Girone A Gare del 21.12.2002 tra Parabiago-Tradate (C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Parabiago - Camp. Promozione / Girone A
Gare del 21.12.2002 tra Parabiago-Tradate
(C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003)
La società A.C. PARABIAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DANELONMASSIMO per 4 GARE, lamentando che il calciatore durante le fasi conclusive della gara era stato colpito con una gomitata da un calciatore avversario e dopo essere finito a terra era stato colpito da sputi in faccia; l’arbitro forse perché girato di spalle, aveva solo visto un calciatore del TRADATE che si puliva il volto simulando di essere stato colpito da uno sputo da parte del DANELON ed aveva espulso quest’ultimo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che la versione resa dalla reclamante si pone in netto contrasto con le risultanze del rapporto di gara che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova nei procedimenti disciplinari. L’arbitro, senza possibilità di equivoci, ha riportato nel rapporto di aver espulso il DANELON perché sputava, colpendo al volto un avversario: la versione resa dalla reclamante, peraltro priva di qualsiasi riscontro obiettivo, non può dunque, in alcun modo essere presa in considerazione. Per quanto riguarda l’entità della sanzione, la delibera del G.S. va confermata in quanto lo sputo, gesto del tutto riprovevole, va equiparata ad un atto di violenza.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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