COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Basiglio – Camp. Calcio A5 Serie D / Gir. D Gara del 10.02.2003 tra F.C. Basiglio-MP Milano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°32 del 27/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Basiglio - Camp. Calcio A5 Serie D / Gir. D
Gara del 10.02.2003 tra F.C. Basiglio-MP Milano
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. Basiglio, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società MP MILANO avrebbe fatto partecipare il calciatore MARCHESE CRISTIAN in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società MP MILANO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Il calciatore MARCHESE è stato espulso dal campo nella gara del 07/02/2003; rilevato che ai sensi dell’art. 41 II comma del C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S., rilevato che il MARCHESE non aveva titolo a partecipare alla gara del 10/02/2003, in quanto automaticamente squalificato, il reclamo è fondato.
Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo proposto;
a) di comminare alla soc. MP MILANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2
b) di comminare alla soc. MP MILANO l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore MARCHESE CRISTIAN per una ulteriore gara;
d) di inibire il dirigente accompagnatore sig. MAURO PARENTI della soc. MP MILANO sino al 30/03/2003. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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