COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento di primo grado a seguito di annullamento da parte del Presidente del C.R.L. della delibera del G.S. del Comitato Provinciale di Milano, relativa alla gara: Real Rozzano 2000 – Nuova Rozzano del 23.02.03
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento di primo grado a seguito di annullamento da parte del Presidente del C.R.L. della delibera del G.S. del Comitato Provinciale di Milano, relativa alla gara:
Real Rozzano 2000 - Nuova Rozzano del 23.02.03
(C.U. n. 28 del 27.02.2003)
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti Ufficiali, letto il provvedimento del Presidente del C.R.L., osserva che la delibera del G.S. non merita alcuna censura in quanto le sanzioni comminate appaiono congrue e corretta la motivazione.
Per quanto riguarda i danni dell’autovettura dell’arbitro la Commissione Disciplinare ritiene di non dover assumere alcuna decisione conformemente al G.S. in quanto emerge dagli atti che il direttore di gara non ha affidato l’autovettura in custodia ai dirigenti della società ospitante come prescritto dalla convenzione in vigore.
Per tali motivi
CONFERMA
La delibera del G.S. indicata in epigrafe.
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