COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE Delibera GARA: VARZI – CUGGIONO – DEL 17-11-2002 – GIRONE C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE Delibera GARA: VARZI - CUGGIONO - DEL 17-11-2002 - GIRONE C Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 20 del 21-11-02 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Varzi. Visti gli atti ufficiali di gara. Il reclamo è stato presentato in modo regolare. La società Varzi sostiene che la società Cuggiono a partire dal 15° del 2° tempo è rimasta con un solo calciatore nato dal 1982; in quanto il calciatore Provenzano Alessandro, classe 1982, è stato espulso dall’arbitro in tal modo la citata società, “pur non avendo effettuato tutte le sostituzioni consentite” è rimasta per alcuni minuti, con un solo calciatore partecipante alla gara, nato dal 1982; infatti solo successivamente, al 27° inseriva altro calciatore nato nel 1983. Dagli atti uficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta che la società Cuggiono è effettivamente stata oggetto al 14° del 2° tempo, dell’epulsione del calciatore Provenzano Alessandro, classe 1982 e che ha continuato la gara per alcuni minuti, fino al 27° minuto del 2° tempo con la sola presenza di un calciatore nato dopo il 1-1-82. Il CRL ai sensi dell’art. 34/bis delle Noif e come riportato sul C.U. n° 44 de 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti, fatti salvi (tale obbligo quindi cessa) “... a) i casi di espulsione dal campo; b) i casi di infortunio dei calciatori ... ove (e quindi riferitamente al solo caso dell’infortunio) siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite” come peraltro ribadito dal punto 3 delle Decisioni Ufficiali del C.R.L. pubblicate sul n° 13 del 3-10-2002 che pure testualmente e senza modificare in alcun modo la sostanza della disposizione su indicata testualmente recita “... fatti salvi”... a) i casi di espulsione dal campo e di infortunio dei calciatori ... ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite”. Dato quindi atto che la soc. Cuggiono a seguito dell’espulsione del calciatore Provenzano Alessandro, classe 1982 non aveva quindi alcun obbligo di far partecipare alla gara altro calciatore nato dopo il 1-1-1982. Rilevata pertanto la palese regolarità dello svolgimento della gara. Richiamato l’art. 34/bis delle N.O.I.F. Il reclamo è quindi infondato e pertanto deve essere rigettato. PQM DELIBERA a) di omologare come segue il risultato della gara:Varzi - Cuggiono 0-2 b) di incamerare la tassa reclamo.
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