COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. S. Superjolli Tradate- Camp. Calcio femminile Serie “C “/Gir. D Gara del 20.10.2002 tra Canegrate – Super Jolli Tradate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. S. Superjolli Tradate- Camp. Calcio femminile Serie “C “/Gir. D Gara del 20.10.2002 tra Canegrate - Super Jolli Tradate La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società SUPERJOLLI TRADATE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Società avrebbe fatto partecipare la calciatrice ALESSANDRA SISTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del CGS. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del CGS. Rilevato che la Società CANEGRATE ha inviato le proprie controdeduzioni. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che alla gara oggetto del reclamo da parte della Società SUPERJOLLI TRADATE ha partecipato la calciatrice SISTI ALESSANDRA che ha compiuto i 14 anni, ma non ancora i 16 anni, che ai sensi degli effetti dell’art. 34/3 necessitava dell’autorizzazione del C.R.L. per la partecipazione ad attività agonistiche. Seppur dalle controdeduzioni della Società CANEGRATE, e ai documenti allegati, si rileva che per la stagione sportiva 2001/2002 la calciatrice in questione era idoneamente autorizzata a partecipare alle attività agonistiche la stessa autorizzazione non è stata rinnovata per la stagione sportiva in corso. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA a) di comminare alla Società CANEGRATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla Società CANEGRATE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata alla categoria di appartenza; c) di squalificare la calciatrice SISTI ALESSANDRA per UNA GARA ufficiale; d) di inibire a tutto il 21.12.2002 il dirigente accompagnatore Sig. TIZIANO MERAVIGLIA della Società CANEGRATE, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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