COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cuggiono – Camp. Promozione / Girone C Gare del 22.12.2002 tra Cuggiono-Assago (C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cuggiono - Camp. Promozione / Girone C Gare del 22.12.2002 tra Cuggiono-Assago (C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003) La società CUGGIONO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LORENZOINVERNIZZI sino al 05.03.2003 e inibito il dirigente accompagnatore MARCIANESIMARIO sino al 05.03.2003, lamentando la eccessività delle sanzioni inflitte, negando per il primo il gesto violento nei confronti di un avversario e per il secondo ogni offesa all’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dalla lettura del referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta invece che il calciatore teneva un comportamento di sfida pesantemente offensivo nei confronti dell’arbitro, risulta, altresì, che il dirigente accompagnatore, Sig. MARCIANESI, a fine gara si recava nello spogliatoio dell’arbitro, insultandolo pesantemente. Alla luce di quanto precede, le sanzioni comminata dal G.S. appaiono congrue e vanno perciò confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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