COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Colico – Camp. 1° Cat. / Girone F Gare del 15.12.2002 tra Colico-Sovicese (C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Colico - Camp. 1° Cat. / Girone F Gare del 15.12.2002 tra Colico-Sovicese (C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003) La società S.C. COLICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BUZZELLAMARIO sino al 05.03.2003 e comminato l’ammenda di EURO 184,00, lamentando che la sanzione al calciatore sarebbe stata eccessiva in considerazione del fatto che lo stesso non avrebbe spinto ma semplicemente allontanato nel corso di una protesta per evitare di essere travolto dal direttore di gara. Per ciò che concerne l’ammenda la reclamante asseriva che il direttore di gara non avrebbe potuto notare il parapiglia creatosi al termine della gara in quanto, quando il direttore di gara era uscito dagli spogliatoi gli animi si erano placati, mentre i mortaretti che l’arbitro avrebbe sentito in realtà erano semplici petardi gettati in un cantiere vicino all’impianto sportivo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso non merita di essere accolto. Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova a fronte del quale le affermazioni della reclamante appaiono mere petizioni di principio prive di valore probatorio. Nel caso di specie l’arbitro ha specificato in modo chiaro le modalità con cui il calciatore BUZZELLA lo ha spinto, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso stesse semplicemente protestando e che a tal fine avesse semplicemente bloccato il direttore di gara per evitare di essere travolto. D’altro canto ove la spinta fosse stata volontaria e più intensa o violenta ben più grave sarebbe stata la sanzione. Pertanto la squalifica fino al 05.03.2003 appare congrua e meritevole di conferma. Allo stesso modo il direttore di gara ha individuato gli avvenimenti accaduti nel dopo gara e li ha compiutamente descritti. Pertanto gli stessi appaiono di fatto confermati dalla stessa reclamante nella propria impugnazione. Resta da valutare, quindi, la congruità della sanzione che appare proporzionata agli avvenimenti narrati nel referto di gara e dunque meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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